1. Ai fini di cui all'articolo 1 e allo scopo di rendere possibile la predisposizione di un programma organico di interventi, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
a) la promozione delle iniziative necessarie per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;
b) l'individuazione dei settori prioritari di intervento, delle specifiche aree di salvaguardia e delle iniziative necessarie a favore dei produttori singoli e associati;
c) l'adozione, per le importazioni che avvengono in regime privilegiato, a seguito di accordi fra l'Unione europea e Paesi terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
d) l'incentivazione delle forme associative tra produttori anche nel settore commerciale;
e) la promozione dell'accorpamento delle particelle fondiarie di minore dimensione.