Art. 2.
(Piano triennale di interventi).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 e allo scopo di rendere possibile la predisposizione di un programma organico di interventi, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

 

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previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano triennale di interventi per il sostegno alla coltivazione e alla commercializzazione della frutta in guscio, che prevede:

          a) la promozione delle iniziative necessarie per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;

          b) l'individuazione dei settori prioritari di intervento, delle specifiche aree di salvaguardia e delle iniziative necessarie a favore dei produttori singoli e associati;

          c) l'adozione, per le importazioni che avvengono in regime privilegiato, a seguito di accordi fra l'Unione europea e Paesi terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

          d) l'incentivazione delle forme associative tra produttori anche nel settore commerciale;

          e) la promozione dell'accorpamento delle particelle fondiarie di minore dimensione.